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Per la programmazione di lavori, opere, servizi e forniture la Società si attiene alle Direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004 n. 4 e ss.mm.

La normativa provinciale in materia di servizi e forniture, in materia di lavori e in materia di programmazione provinciale (L.P. 23/1990, L.P. 26/1993, L.P. 2/2016, L.P. 4/1996 e relativi regolamenti attuativi)  non prevede l’obbligo di pubblicazione degli strumenti di programmazione né dei programmi di attività. L’articolo 2 comma 9 della legge provinciale 4/2014, limitatamente ai lavori, prevede inoltre che: “Per quanto riguarda la pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio si applica la legislazione provinciale di settore”.