L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta, pertanto non saranno ritenute valide le richieste di accesso civico generiche.
L’istanza può essere presentata da chiunque, utilizzando l’apposito modello, previa lettura dell'informativa sulla tutela dei dati personali allegata, nelle seguenti modalità alternative:
- tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o pec Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- tramite posta ordinaria all’indirizzo Trentino trasporti S.p.A., via Innsbruck 65, 38121 Trento
L’istanza è gratuita mentre il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è subordinato al rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato da Trentino trasporti S.p.A. per la riproduzione su supporti materiali.
Il Procedimento
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e con comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Il termine di 30 giorni è sospeso qualora l’istanza sia comunicata al controinteressato per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione. In caso di accoglimento dell’istanza, Trentino trasporti S.p.A. provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti e, qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, Trentino trasporti S.p.A. è tenuta a darne comunicazione a quest’ultimo. In ogni caso i dati e i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione oppure ricorso al giudice amministrativo.
Trentino trasporti S.p.A., tramite i Servizi aziendali destinatari dell’istanza di accesso civico è tenuta a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.
Rimedi in caso di diniego o mancata risposta da parte di Trentino trasporti S.p.A.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni indicato dall'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 33/2013, il promotore dell’istanza può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con l’apposito modulo trasmesso con modalità analoghe a quanto già indicato per la presentazione dell’istanza. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l’accesso civico è stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si esprime con provvedimento entro venti giorni ed ha facoltà di interpellare il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, lasso di tempo questo che sospende i termini per l’adozione del provvedimento.
La decisione di Trentino trasporti S.p.A. o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
I controinteressati le cui osservazioni siano state oggetto di mancato o parziale accoglimento, possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se le osservazioni non accolte riguardano la tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, d. lgs. n. 33/2013), il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si esprime con provvedimento entro venti giorni ed ha facoltà di interpellare il Garante della Privacy il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, lasso di tempo questo che sospende i termini per l’adozione del provvedimento.
La decisione di Trentino trasporti S.p.A. o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.